lo statuto
L'Istituto di Storia e di Arte del Lazio meridionale, nato
in Roma nel 1945, legalmente costituito in Roma per atto
del Notaio Carlo Maggiore in data 29 Aprile 1953, è
stato riconosciuto come Ente Morale con D.P.R. n. 644 del
14 Gennaio 1974. La sua sede legale è in Anagni,
Palazzo Bonifacio VIII.
L'Istituto si propone di promuovere e diffondere, anche
attraverso la ricerca e lo studio, la conoscenza della
storia, dell'arte e delle tradizioni popolari del Lazio
meridionale; di favorire la conservazione dei monumenti e
delle opere d'arte che ne sono l'espressione; di svolgere
attività educative per la diffusione dei fini
suddetti, anche attraverso un organico rapporto di scambio
e di collaborazione con il mondo della scuola e delle
università; di esplicare un servizio culturale di
carattere operativo tramite la gestione di musei,
biblioteche, archivi e altre istituzioni culturali del
territorio.
L'Istituto ha finalità esclusivamente culturali,
dalle quali restano esclusi ogni azione o scopo politico o
di lucro. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi,
riserve o capitale durante la vita dell'Istituto, salvo che
la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla
legge. E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio
dell'Istituto, in caso di suo scioglimento per qualsiasi
causa, ad altra associazione avente finalità
analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito
l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.
L'ambito territoriale dell'attività dell'Istituto comprende la parte della Regione Lazio a sud del Tevere, dell'Aniene e dei Monti Simbruini, in corrispondenza cioè con il Latium Vetus e con il Latium Adiectum degli antichi.
Sono Soci dell'Istituto tutti coloro che espressamente vi
aderiscono. L'ammissione di ogni Socio deve avvenire su
presentazione di almeno due Soci. L'ammissione di nuovi
Soci è demandata al Comitato Direttivo, che
delibererà a maggioranza assoluta e segreta. E'
esclusa la temporaneità della partecipazione alla
vita associativa. Contestualmente all'ammissione, viene
riconosciuto il diritto di voto in Assemblea al Socio
maggiore di età.
I Soci sono tenuti al versamento di una quota sociale
annua, la cui entità è stabilita
dall'Assemblea; la quota non è rivalutabile ed
è intrasmissibile, fatta eccezione della
trasmissione per causa di morte. La qualifica di Socio si
perde per dimissioni, purché formalmente espresse, o
per morosità protratta per due anni nel pagamento
della quota sociale, o per indegnità, che
sarà espressa con deliberazione del Comitato
Direttivo da adottarsi a maggioranza assoluta e segreta.
Organi dell'Istituto sono il Presidente, l'Assemblea e il Comitato Direttivo.
L'Assemblea dell'Istituto è formata dai Soci, ed
è l'organo sovrano dell'Istituto. Essa si riunisce
almeno una volta all'anno entro il giorno trenta del mese
di Aprile in seduta ordinaria per la programmazione delle
attività e per l'approvazione dei bilanci consuntivo
e di previsione.
L'avviso di convocazione deve essere esposto presso la sede
legale dell'Istituto almeno quindici giorni prima della
data prevista per la seduta; l'avviso può contenere
anche l'eventuale seconda convocazione, per la quale deve
essere prevista una data successiva a quella della prima,
ma non oltre quindici giorni dalla data stessa. Il Comitato
Direttivo può adottare ulteriori forme di
pubblicità per la convocazione delle
Assemblee.
In caso di impedimento i Soci possono farsi rappresentare
mediante delega scritta ad altro Socio; ogni Socio non
può avere più di cinque deleghe, da
consegnare al segretario dell'Assemblea prima dell'inizio
delle operazioni di voto.
L'Assemblea è valida in prima convocazione con la
presenza di almeno la metà dei Soci, ed in seconda
convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti o
rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza
semplice, secondo il principio del voto singolo di cui
all'art. 2532, secondo comma, del Codice Civile.
L'Assemblea elegge tra i suoi membri, con votazione
segreta, i componenti del Comitato Direttivo. All'Assemblea
va richiesta dal Comitato Direttivo l'autorizzazione per
eventuali atti di straordinaria amministrazione.
Il bilancio consuntivo si compone di un rendiconto
economico e finanziario dell'anno precedente. Il bilancio,
che non deve essere compilato secondo forme obbligatorie
prefissate, deve comunque riportare analiticamente le fonti
finanziarie a cui l'Istituto ha attinto nel corso dell'anno
per lo svolgimento dell'attività e l'utilizzo che,
durante lo stesso anno, il Comitato Direttivo ha fatto
delle stesse fonti.
Il bilancio deve essere messo a disposizione dei Soci,
mediante affissione nei locali della Sede sociale, almeno
quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea
che, in prima convocazione, dovrà approvarlo. Il
bilancio preventivo deve essere redatto con i medesimi
criteri del bilancio consuntivo, e dovrà contenere
la rappresentazione dei flussi finanziari previsti per
l'anno in corso, in funzione della programmazione
dell'attività dell'Istituto predisposta dal Comitato
Direttivo ed approvata dall'Assemblea.
Il Comitato Direttivo cura l'operatività e la
programmazione delle attività, per la realizzazione
degli scopi dell'Istituto, e redige gli eventuali
regolamenti interni, che vanno comunque sottoposti
all'Assemblea per l'approvazione.
Il Comitato Direttivo è formato da sette membri.
All'interno di questi vengono scelti: il Presidente, il
Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed
eventualmente consiglieri delegati con funzioni
specifiche.
Il Comitato Direttivo dura in carica per tre anni; i suoi
membri, alla scadenza del mandato, possono essere rieletti.
La partecipazione al Comitato Direttivo è gratuita.
Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente o
da almeno un terzo dei suoi membri.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto. Convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Comitato Direttivo. A lui sono inoltre conferiti i poteri per l'ordinaria amministrazione. Può delegare in tutto o in parte i suoi poteri al Vice Presidente o ad un consigliere.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di
assenza o impedimento.
Il Segretario cura le funzioni amministrative e
l'organizzazione delle attività, e redige i verbali
del Comitato Direttivo.
Il Tesoriere cura il patrimonio e le finanze, e prepara
annualmente i bilanci consuntivo e di previsione che
verranno poi sottoposti all'approvazione del Comitato
Direttivo e deliberati successivamente, nei termini,
dall'Assemblea.
I Consiglieri del Comitato Direttivo possono essere
delegati dal Comitato stesso ad adempiere incarichi o
funzioni delimitati o particolari.
L'Istituto provvede alla realizzazione delle proprie
attività con i mezzi che gli derivano dalle quote
sociali, dai contributi dello Stato e degli altri Enti
Pubblici o privati o da eventuali donazioni o
lasciti.
I beni patrimoniali vengono individuati, fra quelli
durevoli, con apposita deliberazione del Comitato
Direttivo, ed iscritti nel relativo registro.
Per la gestione amministrativa e finanziaria si rinvia alla
normativa in vigore ed a particolari regolamenti che
potrebbero essere adottati.
I Centri, con i poteri loro attribuiti dal precedente Statuto, sono aboliti con l'entrata in vigore del presente Statuto; essi rimarranno in vita transitoriamente fino all'espletamento di eventuali impegni presi prima della data di approvazione del presente Statuto.
Per le modificazioni dello Statuto è necessaria
l'approvazione di almeno la maggioranza assoluta dei Soci,
espressa in Assemblea.
Il presente Statuto sostituisce quello precedente, redatto
in Roma per atto Notaio Carlo Maggiore in data 29 Aprile
1953.
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