Statuto
Art.1. Fondazione e scopi
L'Istituto di Storia e di Arte del Lazio meridionale, nato in Roma nel 1945, legalmente costituito in Roma per atto del Notaio Carlo Maggiore in data 29 Aprile 1953, egrave; stato riconosciuto come Ente Morale con D.P.R. n. 644 del 14 Gennaio 1974. La sua sede legale egrave; in Anagni, il Comitato direttivo ne fissa l'indirizzo.
L'Istituto si propone di promuovere e diffondere, anche attraverso la ricerca e lo studio, la conoscenza della storia, dell'arte e delle tradizioni popolari del Lazio meridionale; di favorire la conservazione dei monumenti e delle opere d'arte che ne sono l'espressione; di svolgere attivitagrave; educative per la diffusione dei fini suddetti, anche attraverso un organico rapporto di scambio e di collaborazione con il mondo della scuola e delle universitagrave;; di esplicare un servizio culturale di carattere operativo tramite la gestione di musei, biblioteche, archivi e altre istituzioni culturali del territorio.
L'Istituto ha finalitagrave; esclusivamente culturali, dalle quali restano esclusi ogni azione o scopo politico o di lucro. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchegrave; fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Istituto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. È fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Istituto, in caso di suo scioglimento per qualsiasi causa, ad altra associazione avente finalitagrave; analoghe o ai fini di pubblica utilitagrave;, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Torna suArt.2. Delimitazione territoriale
L'ambito territoriale dell'attività dell'Istituto comprende la parte della Regione Lazio a sud del Tevere, dell'Aniene e dei Monti Simbruini, in corrispondenza cioè con il Latium Vetus e con il Latium Adiectum degli antichi.
Torna suArt.3. Soci
Sono Soci dell'Istituto tutti coloro che espressamente vi aderiscono. L'ammissione di ogni Socio deve avvenire su presentazione di almeno due Soci. L'ammissione di nuovi Soci è demandata al Comitato Direttivo, che delibererà a maggioranza assoluta e segreta. È esclusa la temporaneità della Partecipazione alla vita associativa. Contestualmente all'ammissione, viene riconosciuto il diritto di voto in Assemblea al Socio maggiore di età.
I Soci sono tenuti al versamento di una quota sociale annua, la cui entità è stabilita dall'Assemblea; la quota non è rivalutabile ed è intrasmissibile, fatta eccezione della trasmissione per causa di morte. La qualifica di Socio si perde per dimissioni, purchè formalmente espresse, o per morosità protratta per due anni nel pagamento della quota sociale, o per indegnità, che sarà espressa con deliberazione del Comitato Direttivo da adottarsi a maggioranza assoluta e segreta.
Torna suArt.4. Organi dell'Istituto
Organi dell'Istituto sono il Presidente, l'Assemblea e il Comitato Direttivo.
Torna suArt.5. Assemblea
L'Assemblea dell'Istituto è formata dai Soci, ed è l'organo sovrano dell'Istituto. Essa si riunisce almeno una volta all'anno entro il giorno trenta del mese di Aprile in seduta ordinaria per la programmazione delle attività e per l'approvazione dei bilanci consuntivo e di previsione. L'avviso di convocazione deve essere esposto presso la sede legale dell'Istituto almeno quindici giorni prima della data prevista per la seduta; l'avviso può contenere anche l'eventuale seconda convocazione, per la quale deve essere prevista una data successiva a quella della prima, ma non oltre quindici giorni dalla data stessa. il Comitato Direttivo può adottare ulteriori forme di pubblicità per la convocazione delle Assemblee.
In caso di impedimento i Soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta ad altro Socio; ogni Socio non può avere più di cinque deleghe, da consegnare al segretario dell'Assemblea prima dell'inizio delle operazioni di voto. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, secondo il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del Codice Civile. L'Assemblea elegge tra i suoi membri, con votazione segreta, i componenti del Comitato Direttivo. All'Assemblea va richiesta dal Comitato Direttivo l'autorizzazione per eventuali atti di straordinaria amministrazione.
Torna suArt.6. Bilanci
Il bilancio consuntivo si compone di un rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente. Il bilancio, che non deve essere compilato secondo forme obbligatorie prefissate, deve comunque riportare analiticamente le fonti finanziarie a cui l'Istituto ha attinto nel corso dell'anno per lo svolgimento dell'attività e l'utilizzo che, durante lo stesso anno, il Comitato Direttivo ha fatto delle stesse fonti. Il bilancio deve essere messo a disposizione dei Soci, mediante affissione nei locali della Sede sociale, almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea che, in prima convocazione, dovrà approvarlo.
Il bilancio preventivo deve essere redatto con i medesimi criteri del bilancio consuntivo, e dovrà contenere la rappresentazione dei flussi finanziari previsti per l'anno in corso, in funzione della programmazione dell'attività dell'Istituto predisposta dal Comitato Direttivo ed approvata dall'Assemblea.
Torna suArt.7. Comitato Direttivo
Il Comitato Direttivo cura l'operatività e la programmazione delle attività, per la realizzazione degli scopi dell'Istituto, e redige gli eventuali regolamenti interni, che vanno comunque sottoposti all'Assemblea per l'approvazione.
Il Comitato Direttivo è composto da tre a undici membri; l’Assemblea ne determina il numero di volta in volta con delibera semplice. All'interno di questi vengono scelti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed eventualmente consiglieri delegati con funzioni specifiche. Il Comitato Direttivo dura in carica per tre anni; i suoi membri, alla scadenza del mandato, possono essere rieletti. La partecipazione al Comitato Direttivo è gratuita.
Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente o da almeno un terzo dei suoi membri.
Torna suArt.8. Il Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto. Convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Comitato Direttivo. A lui sono inoltre conferiti i poteri per l'ordinaria amministrazione. Può delegare in tutto o in parte i suoi poteri al Vice Presidente o ad un consigliere.
Torna suArt.9. Cariche del Comitato Direttivo
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
Il Segretario cura le funzioni amministrative e l'organizzazione delle attività, e redige i verbali del Comitato Direttivo.
Il Tesoriere cura il patrimonio e le finanze, e prepara annualmente i bilanci consuntivo e di previsione che verranno poi sottoposti all'approvazione del Comitato Direttivo e deliberati successivamente, nei termini, dall'Assemblea. I Consiglieri del Comitato Direttivo possono essere delegati dal Comitato stesso ad adempiere incarichi o funzioni delimitati o particolari.
Torna suArt.10. Economia e finanza
L'Istituto provvede alla realizzazione delle proprie attività con i mezzi che gli derivano dalle quote sociali, dai contributi dello Stato e degli altri Enti Pubblici o privati o da eventuali donazioni o lasciti.
I beni patrimoniali vengono individuati, fra quelli durevoli, con apposita deliberazione del Comitato Direttivo, ed iscritti nel relativo registro.
Per la gestione amministrativa e finanziaria si rinvia alla normativa in vigore ed a particolari regolamenti che potrebbero essere adottati.
Torna suArt.11. Norme transitorie sui Centri
I Centri, con i poteri loro attribuiti dal precedente Statuto, sono aboliti con l'entrata in vigore del presente Statuto; essi rimarranno in vita transitoriamente fino all'espletamento di eventuali impegni presi prima della data di approvazione del presente Statuto.
Torna suArt.12. Modifiche dello Statuto
Per le modificazioni dello Statuto è necessaria l'approvazione di almeno la maggioranza assoluta dei Soci, espressa in Assemblea.
Torna suIndice articoli
- Art.1. Fondazione e scopi
- Art.2. Delimitazione territoriale
- Art.3. Soci
- Art.4. Organi dell'Istituto
- Art.5. Assemblea
- Art.6. Bilanci
- Art.7. Comitato Direttivo
- Art.8. Il Presidente
- Art.9. Cariche del Comitato Direttivo
- Art.10. Economia e finanza
- Art.11. Norme transitorie sui Centri
- Art.12. Modifiche dello Statuto